Art. 6 · Riunioni periodiche
Accordo medici medicina generale Allegato HCapo VI

Art. 6

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Riunioni periodiche

In vigore dal 4 ott 1996
1. Il dirigente medico responsabile del servizio promuove una riunione trimestrale con i responsabili dell'attività sanitaria distrettuale e con i membri del Comitato consultivo di Azienda al fine di assicurare l'uniformità dei criteri di ammissione ai trattamenti, di verificare congiuntamente l'andamento del processo erogativo agli effetti della sua efficienza ed efficacia, di esaminare per le relative soluzioni gli eventuali problemi connessi alla gestione dell'accordo. 2. Alla riunione possono essere invitati i medici convenzionati di medicina generale in relazione ai singoli problemi assistenziali in discussione. 3. Il medico di medicina generale tempestivamente avvertito è tenuto a partecipare, concordando modalita e tempi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-6-3