Art. 47 · Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria della Azienda
Accordo medici medicina generaleCapo II

Art. 47

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Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria della Azienda

In vigore dal 4 ott 1996
Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria della Azienda 1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della Azienda, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza medica generale di base procede al controllo della corretta applicazione delle convenzioni, per quel che riguarda gli aspetti sanitari. 2. I medici convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-47