Accordo medici medicina generale›Capo II
Art. 47
47 / 116Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria della Azienda
In vigore dal 4 ott 1996
Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria della Azienda
1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della Azienda, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza medica generale di base procede al controllo della corretta applicazione delle convenzioni, per quel che riguarda gli aspetti sanitari.
2. I medici convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-47