Art. 42 · Collegamento con i servizi di continuità assistenziale
Accordo medici medicina generaleCapo II

Art. 42

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Collegamento con i servizi di continuità assistenziale

In vigore dal 4 ott 1996
1. Il medico di famiglia valuta, secondo scienza e coscienza, l'opportunità di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisio-patologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte di medici addetti al servizio di continuità assistenziale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-42