Art. 35 · Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero
Accordo medici medicina generaleCapo II

Art. 35

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Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero

In vigore dal 4 ott 1996
1. I Direttori generali di Aziende ospedaliere o di Aziende nel cui territorio insistono uno o più presidi ospedalieri, previo accordo tra loro quando necessario, sentito il Comitato consultivo aziendale, su proposta del Direttore sanitario, d'intesa col Dirigente Medico di cui all', adottano i provvedimenti regolamentari, comprensivi degli aspetti organizzativi, necessari ad assicurare: a) il dovuto accesso del medico di famiglia ai presidi ospedalieri della stessa azienda in fase di accettazione, di degenza e di dimissioni del proprio paziente; b) il rapporto di collaborazione tra i medici del presidio ospedaliero ed i medici di medicina generale convenzionati. In particolare il Direttore Generale deve garantire che il medico di famiglia riceva dal reparto ospedaliero la relazione clinica di dimissioni contenente la sintesi dell'iter diagnostico e terapeutico ospedaliero nonché i suggerimenti terapeutici per l'assistenza domiciliare. 2. In ogni caso il medico di medicina generale nell'interesse del proprio paziente può accedere, qualora lo ritenga opportuno, in tutti gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate o accreditate anche ai fini di evitare dimissioni improprie con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-35