Art. 30 · Elenchi nominativi e variazioni mensili
Accordo medici medicina generaleCapo II

Art. 30

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Elenchi nominativi e variazioni mensili

In vigore dal 4 ott 1996
1. Entro la fine di ciascun semestre le Aziende inviano ai medici l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi. 2. Le Aziende, inoltre, comunicano mensilmente ai singoli medici le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta o revoca. 3. I dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere forniti su supporto magnetico, a richiesta del medico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-30