Accordo medici medicina generale›Capo II
Art. 30
30 / 116Elenchi nominativi e variazioni mensili
In vigore dal 4 ott 1996
1. Entro la fine di ciascun semestre le Aziende inviano ai medici l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi.
2. Le Aziende, inoltre, comunicano mensilmente ai singoli medici le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta o revoca.
3. I dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere forniti su supporto magnetico, a richiesta del medico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-30