Accordo medici medicina generale Allegato N›Capo VI
Art. 3
92 / 116Elenchi dei medici titolari a tempo indeterminato
In vigore dal 4 ott 1996
1. Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato i medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo titolari di incarico ai sensi del Capo II del D.P.R. 218/92 e dell', comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Fermo restando da parte dell'Azienda la possibilità di accertare in qualsiasi momento l'insorgenza di eventuali situazioni di incompatibilità o comportanti limitazione d'orario, i comitati di cui all' aggiornano annualmente, entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei fogli infornativi di cui all', l'elenco dei medici operanti nel proprio ambito territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato, verificando l'insussistenza di sopraggiunte incompatibilità e le limitazioni dell'attività oraria in rapporto allo svolgimento di altre attività compatibili.
3. Eventuali rilievi sulla posizione dei medici dovranno essere comunicati entro 30 giorni dal Presidente del comitato all'Azienda interessata, per i provvedimenti di competenza.
4. L'elenco suddetto è trasmesso alle Aziende e agli uffici regionali preposti all'attuazione del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-3-4