Art. 25 · Massimale di scelte e sue limitazioni
Accordo medici medicina generaleCapo II

Art. 25

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Massimale di scelte e sue limitazioni

In vigore dal 4 ott 1996
1. I medici iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1.500 unità. 2. I medici i quali, non soggetti a limitazione del massimale, avevano acquisito la possibilità del raggiungimento della quota individuale di 1.800 scelte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 conservano, in deroga al massimale, tale possibilità personale sino al momento in cui non insorgano motivi di limitazione ai sensi del presente accordo. L'insorgenza, anche temporanea, di motivi di limitazione riconduce a tutti gli effetti il medico al massimale di scelte di cui al comma 1. 3. Eventuali deroghe al suddetto massimale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta dell'Azienda e sentito il Comitato Consultivo Regionale, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi del punto 5, comma 3, dell' della Legge n. 833/78, e per un tempo determinato. 4. Nei confronti del medico che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga altre attività orarie compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività. 5. Ai fini del calcolo del massimale individuale per i medici soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario compatibili si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 1.500 scelte per 40 ore settimanali. 6. I medici possono autolimitare il proprio massimale, che non può essere inferiore a 500 scelte. Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile prima di 3 anni dalla data di decorrenza della autolimitazione. 7. Ai medici che fruiscono della norma di cui all', comma 16, del D.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, è assegnato un massimale di 100 scelte. 8. Lo svolgimento di altre attività, anche libero- professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del medico, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-25