Accordo medici medicina generale Allegato N›Capo VI
Art. 24
113 / 116Rapporti tra i medici convenzionati e la dirigenza sanitaria della Azienda
In vigore dal 4 ott 1996
Rapporti tra i medici convenzionati e la dirigenza sanitaria della Azienda
1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della Azienda al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza sanitaria erogata attraverso la medicina dei servizi, procede al controllo della corretta applicazione della convenzione per quel che riguarda gli aspetti sanitari.
2. I medici addetti alla medicina dei servizi sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dal presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-24-2