Art. 2 · Incompatibilità
Accordo medici medicina generale Allegato NCapo VI

Art. 2

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Incompatibilità

In vigore dal 4 ott 1996
1. Fermo restando quanto previsto dall', comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412, gli incarichi di cui al presente accordo cessano nei confronti del medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6 dell' della legge 833/78 od in una qualsiasi altra posizione non compatibile per specifiche norme di legge o di contratto di lavoro, ovvero che: a) svolga attività come medico specialista ambulatoriale convenzionato, con esclusione dei casi disciplinati dall' comma 1, lett. e) e lett. h) del D.P.R. 316/90; b) intrattenga con le Aziende sanitarie un "apposito rapporto" instaurato ai sensi dell', comma 5, del D.L.vo 502/92; c) svolga attività come medico specialista convenzionato esterno; d) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 o a corsi di specializzazione di cui al D.Lgs. 257/91. e) abbia cointeressenze dirette o indirette o rapporti di interesse in case di cura private o in strutture sanitarie di cui all' della Legge 833/78; f) operi come dipendente od in virtù di un rapporto di collaborazione professionale, anche precario presso case di cura pri- vate o strutture sanitarie di cui all' della legge 833/78; tale incompatibilità non opera nei confronti dei medici che presso le istituzioni ivi indicate, svolgono attività iniettoria o di prelievo o di guardia medica; g) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del Fondo di previdenza competente di cui Al D.M. 15 ottobre 1976 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n 289. 2. L'insorgere di un motivo di incompatibilità comporta l'immediata decadenza dall'incarico
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-2-4