Accordo medici medicina generale Allegato N›Capo VI
Art. 14
103 / 116Trattamento economico
In vigore dal 4 ott 1996
1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta il seguente trattamento economico:
a) 1 - Compenso professionale orario secondo la seguente tabella:
1.1.1995 1.12.1995 1.1.1996 1.9.1996 1.9.1997 17.595 18.035 18.324 18.965 19.534 a) 2 - Gli incrementi di anzianità di cui all', comma 1, lett. a) e lett. c), D.P.R. n. 218/92, calcolati alla data del 29.2.96, compreso il maturato economico alla stessa data, vengono mantenuti dai singoli interessati. Su detto maturato economico si applicano con decorrenza dalla suddetta data, i successivi incrementi percentuali stabiliti dalle norme finanziarie.
a) 3 - Per l'attività svolta nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario predetto è maggiorato nella misura del 30%. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione è del 50%.
b - Compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui all', comma 1, lett. b) (b 2 e b 3), del D.P.R. n. 218/92 (quote mensili di carovita), nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, incrementata del 3,5% dall'1.1.95, del 2,5% dall'l.12.95, dell'1,6% dal 1.1.96, del 3,5% dal 1.9.96, del 3% dal 1.9.97. Le percentuali di incremento vengono applicate sulla base del piede di partenza rivalutato con la percentuale precedente.
c - Indennità di piena disponibilità ai medici incaricati a tempo indeterminato, i quali svolgono esclusivamente attività ai sensi del presente accordo e non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il S.S.N. o con altre istituzioni pubbliche o private - ad esclusione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, emergenza sanitaria territoriale e continuità assistenziale (tali medici devono optare tra l'indennità di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo) per ogni ora risultante dalla lettera di incarico, secondo l'importo sottoindicato.
1.1.1995 1.12.1995 1.1.1996 1.9.1996 1.9.1997 1.035 1.061 1.078 1.116 1.149
d) - Contributo previdenziale.
A favore dei medici incaricati ai sensi del presente accordo l'Azienda versa - di norma mensilmente al massimo trimestralmente - consodalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM di cui al decreto del Ministro del Lavoro 15.10.1976 e successive modificazioni, un contributo del 22% (ventidue per cento), di cui il 13% (tredici per cento) a proprio carico e il 9% (nove per cento) a carico di ogni singolo medico, calcolato sui compensi orari di cui alla lettera a) e sul compenso aggiuntivo di cui alla lettera b) e sull'indennità di piena disponibilità di cui alla lettera c).
e) Indennità chilometrica.
Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta, qualora si avvalgono del proprio automezzo per spostamenti dovuti allo svolgimento di attività al di fuori dei presidi della Azienda, un rimborso pari ad 1/5 del prezzo della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché adeguata assicurazione dell'automezzo.
Per visite fiscali a carico del datore di lavoro richiedente al medico che effettua la visita spettano per gli spostamenti i corrispettivi indicati dal Ministero del Lavoro da porsi a carico del datore di lavoro e ricevuti dalla Azienda, semprechè il mezzo di trasporto sia stato fornito dal medico stesso.
2. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti entro la fine del mese successivo a quello di competenza Ai soli fini della correntezza del pagamento si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Aziende
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-14-2