Art. 14 · Istituzione, durata in carica e funzionamento degli organismi collegiali.
Accordo medici medicina generaleCapo I

Art. 14

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Istituzione, durata in carica e funzionamento degli organismi collegiali.

In vigore dal 4 ott 1996
Spese per l'elezione dei rappresentanti del medici. 1. I comitati consultivi di cui agli devono essere istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina delle nuove commissioni e comitati a seguito del rinnovo dell'accordo stesso. 2. I comitati sono validamente riuniti se è presente la maggioranza dei loro componenti e le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. 3. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. 4. È incompatibile, per i componenti di parte medica, la nomina contemporanea in più comitati o commissioni. 5. I supplenti partecipano alle riunioni dei comitati con diritto di parola e di voto solo in caso di assenza dei titolari. 6. Le spese per le elezioni dei rappresentanti dei medici di medicina generale in seno ai Comitati di cui agli sono a carico di tutti i medici convenzionati. 7. Entro 90 giorni dalla comunicazione da parte dell'Ordine provinciale dei medici del capoluogo di Regione dell'ammontare delle spese sostenute da ciascun Ordine per l'effettuazione delle elezioni, le Aziende trattengono ai medici convenzionati la quota individuale indicata e versano allo stesso l'importo complessivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-14