Art. 1 · Prestazioni domiciliari
Accordo medici medicina generale Allegato GCapo VI

Art. 1

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Prestazioni domiciliari

In vigore dal 4 ott 1996
ALLEGATO G ( - 39 - 45 p. G) ASSISTENZA PROGRAMMATA DOMICILIARE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI NON AMBULABILI Prestazioni domiciliari 1. L'assistenza domiciliare programmata di cui all', comma 1, lettera a), è svolta assicurando, al domicilio personale del non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per: - monitoraggio dello stato di salute dell'assistito; - controllo sulle condizioni igieniche e sul conforto ambientale e suggerimenti allo stesso e ai familiari; - indicazione al personale infermieristico per la effettuazione delle terapie, da annotare sul diario clinico; - indicazione ai familiari, o al personale addetto all'assistenza diurna, con riguardo alle peculiarità fisiche e psichiche del singolo paziente; - indicazioni circa il trattamento dietetico, da annotare sulla scheda degli accessi fornita dalla Azienda; - collaborazione con il personale dei servizi sociali della Azienda per le necessità del soggetto nei rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno; - predisposizione e attivazione di "Programmi individuali" con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica; - attivazione degli interventi riabilitativi; - tenuta al domicilio di un'apposita scheda degli accessi fornita dalla Azienda sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni ciniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, le prestazioni aggiuntive, le indicazioni del consulente specialista e quant'altro ritenuto utile e opportuno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-1-2