Titolo I
Art. 7
7 / 19Presenza qualificata
In vigore dal 25 lug 1996
1. L'indennità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è rideterminata, a decorrere dal 1 dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1 febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-10;359#art-7