Art. 5 · Assegno funzionale
Titolo I

Art. 5

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Assegno funzionale

In vigore dal 25 lug 1996
1. L'assegno funzionale pensionabile di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall' del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 è rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Qualifiche Lire Lire -- -- -- Ruolo degli agenti, assistenti ed equiparati 1.365.000 1.785.000 Ruolo dei sovrintendenti ed equiparati 1.785.000 2.625.000 Ruolo degli ispettori ed equiparati 1.820.000 2.675.000 2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo fore- stale dello Stato provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall' del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 è rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Qualifiche Lire Lire -- -- -- Vice commissario e commissario 2.205.000 2.835.000 Commissario capo 2.940.000 4.725.000 Vice questore aggiunto 3.360.000 4.725.000
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-10;359#art-5