Art. 15 · Trattamento di missione
Titolo II

Art. 15

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Trattamento di missione

In vigore dal 25 lug 1996
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate all', commi 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, sono rideterminate entrambe nella misura del 40 per cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 ed all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-10;359#art-15