Titolo II
Art. 8
8 / 12Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
In vigore dal 17 mar 1996
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Relativamente alle problematiche individuate nell'esercizio della propria attività istituzionale, la Cabina di regia nazionale informa il Ministro del bilancio e della programmazione economica per le determinazioni di sua competenza ed il Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle questioni di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale.
2. La Cabina di regia nazionale chiede alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ogni utile informazione e chiarimento in ordine agli indirizzi di politica generale adottati ed ai pareri da quest'ultima resi nelle materie attinenti le attribuzioni istituzionali della Cabina stessa. Previa intesa con la Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini della valutazione degli aspetti tecnico-informatici, è assicurato un flusso costante di scambio di dati sia finanziari che relativi all'attuazione degli interventi suscettibili di monitoraggio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-06;102#art-8