Art. 4 · Funzionamento della Cabina di regia nazionale
Titolo I

Art. 4

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Funzionamento della Cabina di regia nazionale

In vigore dal 17 mar 1996
1. La Cabina di regia nazionale esercita collegialmente le attribuzioni indicate all' del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. 2. La Cabina di regia nazionale definisce un programma per la propria attività e i relativi aggiornamenti in particolare sulla base delle indicazioni del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento, curando, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, i rapporti con altri organi competenti e soggetti interessati anche per la raccolta dei dati e degli elementi informativi ai fini della redazione dello schema di relazione per il referto del Governo al Parlamento ai sensi dell' del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Il programma deve in particolare riguardare azioni: tendenti allo studio ed alla valutazione di proposte di snellimento delle procedure, all'esatta individuazione delle risorse finanziarie per gli interventi cofinanziati ed alla valutazione dei reali fabbisogni, alla verifica dell'efficacia dell'attività delle amministrazioni pubbliche in attuazione delle politiche di coesione, nonché azioni di verifica e monitoraggio dei dati in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato. 3. La Cabina di regia nazionale deve essere convocata almeno sette giorni prima del giorno stabilito per le singole sedute, salvo i casi di urgenza. La convocazione della Cabina di regia nazionale può essere disposta anche in base a calendari di lavoro previamente stabiliti. Ciascuno dei componenti può chiedere al presidente, indicandone le ragioni, la convocazione della Cabina di regia nazionale con gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso la convocazione deve seguire entro dieci giorni. Il presidente, stabilito l'ordine del giorno, ne ordina la trasmissione ai componenti, almeno cinque giorni prima di quello in cui la Cabina di regia nazionale è convocata. Alle riunioni assiste il segretario della Cabina di regia nazionale nominato in applicazione dell', comma 1, lettera b), del presente regolamento, che redige il verbale della riunione. In caso di assenza o impedimento del segretario, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal funzionario del servizio di segreteria più anziano per età. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti delle amministrazioni ed organismi competenti per funzioni o comunque interessati in relazione a specifiche materie da trattare. Un rappresentante delle regioni può essere invitato ad assistere alle riunioni al fine di assicurare il necessario raccordo con l'insieme delle cabine di regia regionali, senza oneri a carico della Cabina di regia nazionale. 4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti. I componenti che non possono partecipare alla riunione informano tempestivamente il presidente. 5. La Cabina di regia nazionale adotta le proprie determinazioni a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-06;102#art-4