Titolo I
Art. 3
3 / 12Attribuzioni del direttore esecutivo
In vigore dal 17 mar 1996
1. Il direttore esecutivo conformemente alle direttive del presidente:
a) provvede alla raccolta e al coordinamento dei dati e degli elementi forniti nei vari settori dalle unità operative, utili per l'elaborazione di relazioni, pareri, osservazioni e proposte;
b) sovrintende all'organizzazione del personale di supporto di cui al comma 7 dell' del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, tenendo conto anche delle esperienze professionali acquisite ed attribuisce ad un dirigente di detto personale le funzioni di responsabile dei servizi di segreteria;
c) ai fini della gestione contabile per le spese di funzionamento e di personale della Cabina di regia nazionale intrattiene i rapporti con il Servizio degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
d) intrattiene i rapporti inerenti all'utilizzazione di sistemi informatici e statistici ed organizza l'attività informatica della Cabina di regia nazionale, in armonia con la struttura informatica sottostante al progetto di monitoraggio degli interventi di politica comunitaria attivato, ai sensi dell' della legge 16 aprile 1987, n. 183, nell'ambito del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-06;102#art-3