Titolo I
Art. 2
2 / 12Attribuzioni del Presidente
In vigore dal 17 mar 1996
1. Il presidente della Cabina di regia nazionale, nei limiti dei compiti ad essa assegnati, promuove i rapporti con i soggetti e gli organismi interessati agli interventi finanziati con fondi strutturali ed agli interventi nelle aree depresse contemplati dall' del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e può delegare anche temporaneamente taluna delle proprie funzioni ad un altro dei componenti ad eccezione del direttore esecutivo. Il presidente in particolare:
a) convoca le riunioni della Cabina di regia nazionale, stabilisce l'ordine del giorno, dirige i lavori e vigila sull'attuazione delle deliberazioni adottate;
b) trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica il programma di attività ed eventuali aggiornamenti di cui al successivo , comma 2, nonché la relazione finale sull'attività svolta nell'anno dalla Cabina di regia nazionale;
c) trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica in tempo utile i dati sull'andamento degli interventi elaborati dalla Cabina di regia nazionale dei quali si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362, e trasmette altresì al Ministro del bilancio e della programmazione economica uno schema di relazione ai fini del referto annuale del Governo al Parlamento in attuazione dell' del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente della Cabina di regia nazionale più anziano per età ad eccezione del direttore esecutivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-06;102#art-2