Art. 7 · Schede elettorali
Titolo II

Art. 7

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Schede elettorali

In vigore dal 13 apr 1996
1. Le schede per le votazioni, di unico colore, sono predisposte, a stampa, a cura dei singoli atenei secondo un modello tipo indicato dal Ministero, distinte per ciascun collegio elettorale. L'indicazione del collegio è apposta all'esterno in modo che sia leggibile una volta che la scheda è ripiegata dopo la votazione. Prima delle operazioni di voto, sull'esterno di ciascuna scheda sono apposti il timbro dell'istituzione universitaria, l'indicazione della sede e, ove occorra, del numero del seggio e la firma del presidente dell'ufficio elettorale di seggio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-7