Art. 6 · Seggi elettorali
Titolo II

Art. 6

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Seggi elettorali

In vigore dal 13 apr 1996
1. Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni presso ciascuna istituzione universitaria, con decreto del rettore o direttore, sono istituiti distinti seggi elettorali rispettivamente per l'elezione del personale docente e ricercatore, per le elezioni degli studenti e per le elezioni del personale tecnico ed amministrativo. Per ciascuna elezione possono essere istituiti più seggi, in considerazione del numero degli elettori iscritti e del prevedibile afflusso degli elettori. Ove siano istituiti più seggi per il personale docente e ricercatore, la ripartizione degli elettori fra gli stessi è fatta in ragione dei collegi elettorali. 2. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti dell'ufficio elettorale di seggio. Ciascun ufficio elettorale di seggio è composto da un presidente e quattro scrutatori, scelti fra gli elettori del seggio; per le elezioni degli studenti e del personale tecnico ed amministrativo il presidente è scelto fra i professori di prima fascia e fra i dirigenti amministrativi. L'ufficio elettorale di seggio è assistito da un funzionario amministrativo con funzioni di segretario. Per la validità delle operazioni dell'ufficio è necessaria la presenza di almeno tre componenti e del segretario. In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni il rettore provvede alla sostituzione. 3. In ogni seggio sono predisposte almeno due cabine per la votazione ed un'urna per raccogliere le schede votate. Nei seggi cui affluiscono elettori appartenenti a diversi collegi elettorali vi è una distinta urna per ciascun collegio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-6