Art. 30 · Convocazione e deliberazioni della corte di disciplina
Titolo VI

Art. 30

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Convocazione e deliberazioni della corte di disciplina

In vigore dal 13 apr 1996
Convocazione e deliberazioni della corte di disciplina 1. La corte di disciplina è convocata dal presidente. La convocazione reca l'ordine del giorno con l'indicazione dei provvedimenti disciplinari che devono essere trattati. È inviata almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. 2. Le sedute della corte di disciplina sono valide quando siano presenti: a) nel caso di procedimenti a carico di professore ordinario, due professori ordinari ed il presidente; b) nel caso di procedimenti a carico di professore associato, due professori ordinari, due professori associati ed il presidente; c) nel caso di procedimenti a carico di ricercatore, due professori ordinari, due professori associati, due ricercatori ed il presidente. 3. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, la corte giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. 4. Il presidente affida l'istruttoria dei singoli procedimenti a un componente della corte. Le funzioni di relatore sono svolte da un rappresentante dell'università delegato dal rettore. 5. Il procedimento si svolge nel rispetto del diritto di difesa dell'incolpato, il quale ha facoltà di essere ascoltato personalmente e di produrre memorie difensive.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-30