Art. 29 · Corte di disciplina
Titolo VI

Art. 29

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Corte di disciplina

In vigore dal 13 apr 1996
1. La corte di disciplina per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori è composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori, tutti eletti in seno al CUN. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, con voto limitato a tre nominativi di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore. 2. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i componenti effettivi in caso di assenza o impedimento. 3. A parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo. A parità di anzianità di ruolo è eletto il candidato più anziano di età. 4. L'elezione del presidente nella persona di un professore di prima fascia, viene effettuata a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Se al secondo scrutinio non è stata ancora raggiunta la maggioranza, allo scrutinio successivo è eletto il candidato che riporta più voti. 5. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal professore di prima fascia più anziano di ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-29