Titolo V
Art. 26
26 / 32Funzioni istruttorie
In vigore dal 13 apr 1996
1. Per il lavoro istruttorio o di studio e di approfondimento di singole questioni, il CUN può articolarsi in commissioni e comitati, anche a carattere permanente.
2. I comitati si riuniscono, di norma, in occasione delle sedute del Consiglio.
3. I comitati e le commissioni nominano al loro interno un presidente o coordinatore che provvede alla convocazione di sua iniziativa, a richiesta del presidente, ovvero in seguito a richiesta di almeno un terzo dei componenti.
4. Le commissioni possono essere convocate in seduta diversa da quella del Consiglio ovvero anche in seduta congiunta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-26