Titolo IV
Art. 24
24 / 32Validità delle votazioni e maggioranza per le delibere
In vigore dal 13 apr 1996
Validità delle votazioni
e maggioranza per le delibere
1. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti, e con un numero di voti favorevoli comunque superiore al quarto dei componenti in carica del Consiglio.
2. Nessun componente del Consiglio può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente, o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-24