Art. 22 · Modalità delle votazioni
Titolo IV

Art. 22

22 / 32

Modalità delle votazioni

In vigore dal 13 apr 1996
1. Le votazioni sono effettuate, di regola, in modo palese. Se lo dispone il presidente o su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio, formulata al termine della discussione, la votazione ha luogo per appello nominale, seguendo l'ordine alfabetico, oppure per scrutinio segreto. 2. La votazione per scrutino segreto è prescritta, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente regolamento, per le designazioni elettive.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-22