Art. 2 · Rettori e studenti
Titolo I

Art. 2

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Rettori e studenti

In vigore dal 13 apr 1996
1. Per la designazione dei rappresentanti dei rettori e per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, le sedi universitarie sono raggruppate in quattro distretti territoriali: il primo comprendente le regioni del nord-est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche; il secondo comprendente le regioni del nord-ovest: Piemonte, Lombardia, Liguria; il terzo comprendente le regioni del centro: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo; il quarto comprendente le regioni del sud e delle isole: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 2. La designazione dei rettori è effettuata dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, in ragione di due rettori per ciascun distretto. 3. I rappresentanti degli studenti sono eletti in ragione di due per ciascun collegio elettorale; il collegio elettorale corrisponde al distretto. Sono elettori ed eleggibili nel collegio tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma attivati nel distretto alla data della emanazione dell'ordinanza che indice le elezioni, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto. Ciascun elettore vota per il nominativo di un candidato. Sono eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale lo studente con maggiore anzianità di iscrizione. A parità di anzianità di iscrizione, prevale il più anziano di età.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-2