Titolo II
Art. 11
11 / 32Formazione delle graduatorie finali, esame delle contestazioni e proclamazione degli eletti da parte della commissione centrale.
In vigore dal 13 apr 1996
1. Le operazioni sono pubbliche e del loro inizio è data tempestiva comunicazione.
2. La commissione, constatata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali pervenuti dalle varie sedi universitarie, la regolarità delle operazioni elettorali e procede alla formazione delle graduatorie finali.
3. La commissione, sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, delibera a maggioranza semplice. In relazione alle elezioni dei rappresentanti dei docenti e dei ricercatori la commissione rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.
4. Per l'elezione dei rappresentanti dei docenti e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, la commissione formula distinte graduatorie sulla base dei risultati comunicati dalle singole istituzioni universitarie.
5. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, la commissione formula graduatorie distinte per distretti sulla base dei risultati comunicati dalle istituzioni universitarie appartenenti al distretto.
6. Esaurite le operazioni di compilazione delle graduatorie, la commissione proclama gli eletti secondo quanto prescritto dagli .
7. Di tutte le operazioni è redatto un processo verbale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-11