Titolo I
Art. 1
1 / 32Rappresentanza del personale docente e ricercatore
In vigore dal 13 apr 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1995, n. 63, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l', comma 6, che prevede l'emanazione di un regolamento per la disciplina delle modalità di elezione e di designazione dei componenti del Consiglio universitario nazionale (CUN), nonché dell'organizzazione interna e del funzionamento del medesimo Consiglio;
Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995;
Sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996;
Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Rappresentanza del personale docente e ricercatore
1. Nel Consiglio universitario nazionale, i seggi di cui alla lettera a) dell', comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono così assegnati:
a) quattordici ai professori ordinari;
b) dieci ai professori associati;
c) sei ai ricercatori.
2. Ai fini del presente regolamento, nella denominazione di professori ordinari si intendono compresi gli straordinari e in quella di ricercatori si intendono compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento.
3. Gli elettori sono raggruppati in trenta collegi elettorali, individuati con l'ordinanza ministeriale che indice le elezioni, in relazione al numero degli elettori delle singole aree disciplinari e delle singole categorie, accertato dalla stessa ordinanza alla data della sua emanazione. Le variazioni intervenute successivamente non rilevano ai fini della distribuzione dei seggi fra le aree disciplinari e della formazione dei collegi elettorali.
4. Ciascun collegio elettorale elegge un rappresentante al proprio interno. È eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età.
5. Le quattordici aree disciplinari, individuate dal CUN, sono graduate in ordine decrescente secondo il numero complessivo degli aventi diritto al voto e raggruppate in tre classi: nella prima classe le prime quattro, nella seconda le successive otto, nella terza le ultime due. Alle aree della prima classe sono assegnati tre rappresentanti, alle aree della seconda due, alle aree della terza uno.
6. In ciascuna area della prima classe, ciascuna delle tre categorie di elettori costituisce un separato collegio elettorale.
7. In ciascuna area della seconda classe sono costituiti due collegi elettorali, uno composto dai professori ordinari, l'altro dai professori associati e dai ricercatori. I collegi composti dai professori associati e dai ricercatori eleggono un ricercatore nelle due aree disciplinari nelle quali il rapporto numerico fra le due categorie, accertato con l'ordinanza che indice le elezioni, è più favorevole ai ricercatori; nelle altre aree eleggono un professore associato.
8. In ciascuna area della terza classe è costituito un collegio elettorale che comprende gli elettori di tutte le categorie ed elegge un professore ordinario.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167#art-1