Art. 31 · Norme transitorie per l'archivio informatico
Titolo VI

Art. 31

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Norme transitorie per l'archivio informatico

In vigore dal 18 feb 1996
1. Le camere di commercio provvedono, entro il 26 gennaio 1997, all'archiviazione secondo tecniche informatiche degli atti ricevuti dal 26 gennaio 1994 a norma dell', comma 11, della legge n. 580, in conformità dell' del presente regolamento. È facoltà delle camere di commercio provvedere all'archiviazione secondo tecniche informatiche di atti depositati prima di tale data. 2. Fino alla attuazione dell'archivio informatico, funziona l'archivio cartaceo con la conservazione di tutti i documenti presentati per il deposito o per l'iscrizione o per l'annotazione nel registro delle imprese e non si applicano le norme del presente regolamento relative all'archivio informatico. In tale periodo, chiunque voglia esaminare i fascicoli e i documenti, nonché gli atti inseriti nei fascicoli deve farne richiesta al conservatore del registro delle imprese. La consultazione ha luogo alla presenza del personale addetto al servizio. 3. Fino all'attuazione dell'archivio informatico, l'ufficio estrae dall'archivio cartaceo e rilascia copie integrali o parziali di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese. Il relativo costo non può eccedere il costo amministrativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-12-07;581#art-31