Art. 30 · Norme transitorie per l'iscrizione delle società semplici .
Titolo VI

Art. 30

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Norme transitorie per l'iscrizione delle società semplici .

In vigore dal 12 nov 1996
(Norme transitorie per l'iscrizione delle società semplici). 1. Le società semplici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento richiedono l'iscrizione nella sezione speciale entro il 30 ottobre 1996.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-12-07;581#art-30