Art. 27 · Norme transitorie per l'iscrizione delle società dei consorzi e dei gruppi europei di interesse economico
Titolo VI

Art. 27

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Norme transitorie per l'iscrizione delle società dei consorzi e dei gruppi europei di interesse economico

In vigore dal 18 feb 1996
Norme transitorie per l'iscrizione delle società dei consorzi e dei gruppi europei di interesse economico 1. Tutti i soggetti e i relativi atti già iscritti nel registro delle società, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti di diritto nel registro delle imprese, conservando il numero di iscrizione del registro delle società, con l'indicazione del relativo tribunale di origine. A tal fine possono essere utilizzati i dati del registro delle ditte, qualora i relativi atti riportino gli estremi dell'iscrizione nel registro delle società. 2. Ai soggetti, iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia nel registro delle società che nel registro delle ditte, in occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione di un atto nel registro delle imprese, l'ufficio rilascia gratuitamente una certificazione contenente i dati memorizzati nel registro delle imprese. Il soggetto che riscontri delle inesattezze deve comunicare entro sessanta giorni i dati aggiornati, allegando fotocopia degli atti relativi. 3. Per le certificazioni inerenti agli atti già depositati o iscritti nel registro delle società, l'ufficio può utilizzare gli atti depositati presso il registro delle ditte che riportino gli estremi del deposito e l'iscrizione nel registro delle società. Ove il soggetto o l'atto non sia iscritto nel registro delle ditte l'ufficio rilascia il certificato nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-12-07;581#art-27