Art. 17 · Procedimento di cancellazione d'ufficio
Titolo IIICapo I

Art. 17

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Procedimento di cancellazione d'ufficio

In vigore dal 18 feb 1996
1. Il ricorso avverso il decreto del giudice, emesso ai sensi dell'art. 2191 del codice civile, è proposto, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio, a norma dell'art. 2192 del codice civile. 2. Il decreto del tribunale che ordina la cancellazione o il decreto del giudice del registro non gravato da ricorso è comunicato, senza indugio, a cura del cancelliere, all'interessato e all'ufficio, ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-12-07;581#art-17