Art. 13 · Procedimento di iscrizione degli atti omologati dal tribunale
Titolo IIICapo I

Art. 13

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Procedimento di iscrizione degli atti omologati dal tribunale

In vigore dal 18 feb 1996
Procedimento di iscrizione degli atti omologati dal tribunale 1. La domanda di iscrizione nel registro delle imprese è presentata all'ufficio dopo che è diventato efficace il decreto di omologazione del tribunale competente. 2. L'omologazione è richiesta con ricorso presentato, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, nel termine previsto dal codice per il deposito dell'atto. 3. La domanda di iscrizione è accompagnata da una copia autentica del decreto con il quale è ordinata l'iscrizione e dagli altri documenti richiesti dalla legge. 4. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta: a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda; b) la regolarità della compilazione del modello di domanda; c) la regolarità formale di tutti i documenti dei quali è prescritta la presentazione. 5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 dell' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-12-07;581#art-13