Art. 12 · Procedimento di iscrizione degli enti pubblici
Titolo IIICapo I

Art. 12

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Procedimento di iscrizione degli enti pubblici

In vigore dal 9 dic 2000
1. Per gli enti pubblici la domanda di iscrizione deve essere presentata dal rappresentante legale entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di impresa e deve indicare: a) la denominazione dell'ente; b) la sede legale dell'ente; c) la data di costituzione dell'ente e dell'inizio dell'attività di impresa; d) l'oggetto dell'attività commerciale, con la specificazione che l'attività commerciale dell'ente ha natura esclusiva o principale; e) il nome dei soggetti titolari del potere di rappresentanza dell'ente; f) il nome dei componenti degli organi amministrativi deliberanti e di quello di controllo. 2. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. 3. Se l'ente pubblico non è costituito con atto avente forza di legge o con altro atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della quale la domanda deve indicare serie, numero e data, l'atto da iscrivere è depositato in copia autentica. 4. L'ente pubblico deve richiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi di cui al comma 1 e della cessazione dell'attività d'impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione dell'impresa si verificano. 5. Si applicano i commi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dell' del presente regolamento. 6. L'ente pubblico che assume la forma di società è soggetto alle norme relative all'iscrizione e al deposito presso il registro delle imprese del tipo di società prescelto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-12-07;581#art-12