Art. 7 · Commissioni di settore
Capo I

Art. 7

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Commissioni di settore

In vigore dal 15 feb 1996
1. Presso il Consiglio di Stato operano: la commissione di disciplina, la commissione di vigilanza per gli archivi, la commissione di vigilanza per la biblioteca, la commissione per l'informatica ed il comitato per le pari opportunità. I predetti organi sono presieduti da magistrati del Consiglio di Stato. La composizione della commissione di disciplina resta stabilita dall'art. 39 della legge 27 aprile 1982, n. 186. 2. Presso il Consiglio di Stato possono essere istituite, con decreto del presidente del Consiglio di Stato, commissioni presiedute da un magistrato del Consiglio di Stato e composte da almeno due dirigenti del Consiglio di Stato, con compiti propositivi o consultivi degli organi di vertice su specifiche materie. 3. Le attività di segreteria delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte dagli uffici di cui all', comma 1, lettera a), competenti per materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-11-25;580#art-7