Capo I
Art. 5
5 / 18Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
In vigore dal 15 feb 1996
Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa
1. Il consiglio di presidenza esercita le attribuzioni di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e quelle conferitegli da leggi e regolamenti.
2. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, su richiesta del presidente del Consiglio di Stato, svolge funzioni consultive in ordine alle materie di cui all', comma 1, lettera a).
3. Il consiglio di presidenza si avvale della segreteria del consiglio di presidenza di cui all', comma 1, lettera a).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-11-25;580#art-5