Capo I
Art. 12
12 / 18Nucleo di valutazione
In vigore dal 15 feb 1996
1. È istituito, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il nucleo, nominato con decreto del presidente del Consiglio di Stato, è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, ed è composto da un presidente di tribunale amministrativo regionale e da un consigliere di Stato, da un consigliere amministrativo regionale e da due dirigenti, di cui uno in servizio presso i tribunali amministrativi regionali. Il nucleo dura in carica tre anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-11-25;580#art-12