Art. 12 · Nucleo di valutazione
Capo I

Art. 12

12 / 18

Nucleo di valutazione

In vigore dal 15 feb 1996
1. È istituito, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Il nucleo, nominato con decreto del presidente del Consiglio di Stato, è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, ed è composto da un presidente di tribunale amministrativo regionale e da un consigliere di Stato, da un consigliere amministrativo regionale e da due dirigenti, di cui uno in servizio presso i tribunali amministrativi regionali. Il nucleo dura in carica tre anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-11-25;580#art-12