Titolo I
Art. 8
8 / 61Presenza qualificata
In vigore dal 18 ago 1999
1. A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta una indennità nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 254.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "L'indennita' di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' rideterminata, a decorrere dal 1 dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1 febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-8