Art. 7 · Trattamento economico di trasferimento
Titolo I

Art. 7

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Trattamento economico di trasferimento

In vigore dal 7 ott 1995
1. A decorrere dal 1 settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, la distanza massima di 30 chilometri prevista dall', comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennita ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, è elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volontà del dipendente, in una località comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il dipendente sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non dà diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/l973. 2. A decorrere dal 1 settembre 1995, il personale trasferito d'autorità che abbia diritto all'alloggio di servizio in relazione all'incarico ricoperto, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che nella nuova sede di servizio sussista la disponibilità dell'alloggio di servizio e l'interessato non possa temporaneamente disporne in quanto ancora occupato dal precedente titolare, ovvero siano in corso lavori di ristrutturazione. In tali casi, il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, è ridotto ai sensi dell', comma 3, della stessa legge. 3. La spesa globale per i rimborsi e le indennità inerenti al trasferimento di sede anche in applicazione dei commi 1 e 2 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti dei rispettivi stati di previsione dei Ministeri dell'interno - Polizia di Stato - di grazia e giustizia - Corpo di polizia penitenziaria - e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-7