Art. 57 · Gruppi sportivi
Titolo II

Art. 57

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Gruppi sportivi

In vigore dal 7 ott 1995
1. Il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potrà essere autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed a quelle previste da corsi di formazione su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni sportive ed i rispettivi comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-57