Titolo II
Art. 52
52 / 61Copertura assicurativa
In vigore dal 7 ott 1995
1. Le disposizioni di cui all', commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, sono applicabili al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-52