Art. 44 · Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.
Titolo II

Art. 44

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Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.

In vigore dal 12 ott 1995
1. Fermo restando quanto previsto dall' della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonché dall', commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all', comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per imilitari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative. 2. Il personale in servizio alla data del 15 dicembre 1995 che, in applicazione del comma 1 si trovi nella condizione di aver diritto ad una indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento. 3. Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del personale delle Forze armate con quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza si rinvia, per il personale non direttivo, alle tabelle A/1 e A/2, allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-44