Art. 41 · Presenza qualificata
Titolo II

Art. 41

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Presenza qualificata

In vigore dal 18 ago 1999
1. A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta una indennità nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno. 2. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 254.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'indennita' di cui al presente articolo e' rideterminata, a decorrere dal primo dicemnbre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal primo febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-41