Titolo II
Art. 39
39 / 61Trattamento di missione
In vigore dal 7 ott 1995
1. Fermo restando quanto previsto dall' del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue:
L. 42.000 per un pasto;
L. 83.600 per due pasti.
2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale comandato in
missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unità, per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo, è dovuto il trattamento di missione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, in luogo della indennità supplementare di marcia prevista dall' della legge 23 marzo 1983, n. 78.
4. A decorrere dal 1 settembre 1995, al personale inviato in
missione continuativa per una durata superiore a trenta giorni, in località diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennità di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell', comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l'Amministrazione si trovi nella impossibilità di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta
dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio nonché il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-39