Art. 38 · Assegno funzionale
Titolo II

Art. 38

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Assegno funzionale

In vigore dal 25 lug 1996
1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, fermo restando i requisiti ivi previsti, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni Ruolo di servizio di servizio lire lire - - - Ruolo appuntati e carabinieri e appuntati finanzieri 1.300.000 1.700.000 Ruolo sovrintendenti e ruolo ispettori 1.700.000 2.500.000 2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi: 19 anni 29 anni Grado di servizio di servizio lire lire - - - Tenente 2.100.000 2.700.000 Capitano 2.100.000 2.700.000 Maggiore 2.800.000 4.500.000 Tenente colonnello 3.200.000 4.500.000 3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che " per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui al presente articolo 38, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Ruolo Lire Lire -- -- -- Sottotenente 2.205.000 2.835.000 Tenente 2.205.000 2.835.000 Capitano 2.205.000 2.835.000 Maggiore 2.940.000 4.725.000 Tenente colonnello 3.360.000 4.725.000

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-38