Art. 34 · Area di applicazione e durata
Titolo II

Art. 34

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Area di applicazione e durata

In vigore dal 7 ott 1995
1. Ai sensi dell', comma 1, lettera B), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva. 2. Il presente decreto concerne il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica. 3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell', comma 1, lettera B), del decreto legislativo n. 195/1995.
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