Art. 31 · Diritto di affissione
Titolo I

Art. 31

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Diritto di affissione

In vigore dal 7 ott 1995
1. Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato è concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-31