Art. 30 · Adempimenti delle Amministrazioni - Responsabilità
Titolo I

Art. 30

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Adempimenti delle Amministrazioni - Responsabilità

In vigore dal 7 ott 1995
1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell' ed al comma 3 dell', gli uffici periferici, prima di inviare alla rispettiva Amministrazione centrale i dati relativi alle predette deleghe riferite a ciascuna organizzazione sindacale, li comunicano alle medesime organizzazioni sindacali con apposita scheda che deve essere restituita sottoscritta dal rappresentante delle stesse organizzazioni sindacali presso i citati uffici. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con i responsabili degli uffici periferici, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa scheda nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le Amministrazioni centrali, acquisite le schede pervenute dai propri uffici periferici, inviano, entro il 15 giugno di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale contestualmente alle organizzazioni sindacali alle quali i dati stessi si riferiscono, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica. 2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato - utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente. 3. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse Amministrazioni - utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2 - sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente accordo. 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 2 e 3 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse Amministrazioni ai sensi dell', comma 3, e dell', comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93. 6. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente. 7. Le norme del presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-30