Titolo I
Art. 27
27 / 61Distacchi sindacali
In vigore dal 7 ott 1995
1. A decorerre dal 1 gennaio 1996 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi per il Corpo Forestale dello Stato.
2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei
distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all', comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre del 1996, con riferimento agli anni 1996 e 1997, e successivamente entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle
organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 - è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli
effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
6. A partire dal 1 gennaio 1996 cessano di avere efficacia gli
articoli 88, commi 1, 2 e 3, e 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e l' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e tutti i provvedimenti attualmente in vigore nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile per la ripartizione delle aspettative sindacali ed i provvedimenti che consentono con qualsiasi modalità l'autorizzazione di permessi sindacali annuali e cumulati.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-27